quadro normativo

La norma, sia a livello nazionale (D.Lgs. 81/2008) sia regionale (Decreto dell’Assessorato della Salute della Regione Sicilia 5 settembre 2012 – GURS n° 42 Parte I del 05/10/2012), impone, tutte le volte che a qualsiasi titolo si acceda a una copertura in assenza di sistemi di protezione collettiva (ponteggi, parapetti,…), la presenza di dispositivi di ancoraggio di tipo permanente cui l’operatore possa, in piena sicurezza, agganciare il proprio Dispositivo di Protezione Individuale (DPI).

Le coperture degli edifici devono essere progettate e realizzate in modo che l’esecuzione di successivi lavori di manutenzione possa avvenire in condizioni di sicurezza.

In particolare, le coperture degli edifici devono essere facilmente accessibili mediante sistemi sicuri di accesso interni o esterni e devono essere dotate di misure idonee, in grado di eliminare il rischio di cadute dall’alto.

La progettazione delle coperture deve essere quindi rivolta a individuare le soluzioni tecniche più appropriate.

Gerarchia delle fonti

Decreto Legislativo 81/2008 – Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

D.Lgs. 81-2008 – Rev Gen-2013 del Ministero del Lavoro

È in primo luogo l’art. 122 che definisce l’obbligo di adottare dispositivi e soluzioni volti ad evitare le cadute dall’alto.

Inoltre, l’articolo 115 – Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto – indica, al comma 1, che nei lavori in quota, qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva ex. art. 111, comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, come:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivi di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.

Inoltre il comma 3 prescrive che: “il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali”.

Di fatto l’art. 115 definisce l’obbligo di ancorare i DPI ad opere definite fisse, parlando quindi di sistemi di ancoraggio costruiti e realizzati secondo la norma UNI EN 795 del 2002.

UNI EN 795:2002

La norma UNI EN 795:2002 specifica i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l’uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l’utilizzo con dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto.

LEGGI REGIONALI

In ambito regionale e provinciale diverse leggi e regolamenti locali hanno introdotto negli ultimi anni l’obbligo di prevedere, in caso di nuove costruzioni o di interventi sostanziali sulle coperture, sistemi permanenti di protezione contro le cadute dall’alto, negando in caso contrario il permesso di costruire.

Attualmente abbiamo diverse Regioni che hanno reso obbligatoria l’installazione di Sistemi Linea Vita sulle coperture.

La Sicilia, preso atto dei numerosi incidenti, spesso mortali, che avvengono per l’espletamento di lavori sulle coperture in mancanza di adeguate misure di tutela della sicurezza dei lavoratori, della necessità di prevenire tali infortuni garantendo adeguati interventi per la prevenzione delle cadute dall’alto, ha ritenuto opportuno emanare il Decreto dell’Assessorato della Salute del 5 settembre 2012, pubblicato sulla GURS n° 42 Parte I del 05/10/2012, “Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza”, in vigore dal 5 novembre 2012.

Decreto 05-09-2012 – Linee Vita – Sicilia

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